Codice Appalti:
CAM al 100%

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Con lo Schema di Decreto “correttivo” al nuovo Codice appalti ad applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM per il 100% del valore delle forniture

Come noto ai fornitori della Pubblica Amministrazione, i cosiddetti “acquisti verdi” della Pubblica Amministrazione (GPP) sono diventati obbligatori in base all’art. 34 del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti”, che prevedono l’adozione dei “Criteri Ambientali Minimi (CAM)”. Tali criteri sono contenuti in documenti approvati o in fase di approvazione con specifici Decreti Ministeriali, per ogni categoria di prodotto o servizio. In particolare l’obbligo per le stazioni appaltanti è quello di inserire nei bandi di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei documenti relativi ai CAM.

I criteri ambientali vengono individuati partendo da un’analisi di mercato del settore interessato e attingendo ad un’ampia gamma di criteri ambientali, tra i quali quelli proposti dalla Commissione europea, quelli in vigore relativi alle etichette di qualità ecologica ufficiali e anche a attingendo da altre fonti informative, comprese le indicazioni che provengono dalle parti interessate dell’industria, come le associazioni di categoria.

Inoltre, al fine di agevolare l’attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti della conformità alle caratteristiche ambientali richieste, in calce ai criteri, è riportata una “verifica” che riporta le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale.

In questo processo, le certificazioni ambientali, sulle quali Ecolution S.C. offre da anni un servizio di consulenza alle aziende, svolgono un’importante funzione di semplificazione, in termini di “presunzione di conformitĂ ”: il certificato è la prova, qualificata, del rispetto dei criteri ambientali fissati nei CAM ministeriali e se ne presume la conformitĂ  senza bisogno di ulteriori verifiche. Di conseguenza le aziende possono essere sollevate dall’onere di provare con dettagliata documentazione il rispetto di tali requisiti.

In questo processo, le certificazioni ambientali svolgono un’importante funzione di semplificazione, in termini di “presunzione di conformitĂ ”: il certificato è la prova, qualificata, del rispetto dei criteri ambientali fissati nei CAM ministeriali e se ne presume la conformitĂ  senza bisogno di ulteriori verifiche. Di conseguenza le aziende possono essere sollevate dall’onere di provare con dettagliata documentazione il rispetto di tali requisiti.

Tra le novità presenti nello schema di D.Lgs “correttivo” del “Codice appalti” D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, c’è anche la proposta di modifica dell’art. 34 che mira a fare applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM (criteri ambientali minimi), per l’intero valore delle forniture, dei servizi e dei lavori oggetto dei diversi CAM approvati con appositi decreti del Ministero dell’Ambiente; questo sia per appalti sopra o sotto la “soglia comunitaria”, ivi inclusi gli affidamenti diretti.

Tale modifica deriverebbe dalla difficoltà sia interpretativa che applicativa di avere specifiche tecniche e clausole contrattuali dei CAM per valori “parziali”. In particolare la difficoltà deriverebbe soprattutto per quelle stazioni appaltanti che sono tenute ad approvvigionarsi da convenzioni effettuate da centrali di committenza che non possono tecnicamente suddividere l’appalto prevedendo prodotti con caratteristiche diverse.

Lo Schema di modifica tornerĂ  al Consiglio dei Ministri per la sua approvazione definitiva dopo aver ricevuto i pareri di Parlamento, Regioni e consiglio di Stato.

657-470-5575